giovedì , 21 Novembre 2024

Contratti di locazione

Contratti di locazione

È obbligatorio registrare i contratti di locazione indipendentemente dall’importo del canone pattuito, quando il contratto d’affitto ha una durata superiore a 30 giorni consecutivi.

I contratti possono essere distinti fra:
contratto di locazione ad uso abitativo (L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2, comma1);
contratto di locazione ad uso abitativo a canone convenzionato (L. 9 dicembre 1998n. 431 art. 2, comma 3);
contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (L. 9 dicembre 1998 n. 431, art.5, comma 1);
contratti di locazione di natura transitoria per studenti (L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 5, comma 2);
contratti di locazione ad uso diverso da abitazione;
contratti di comodato d’uso gratuito.

Redditi d’affitto: imposte da versare

Il proprietario che affitta un immobile deve considerare che dovrà pagare:
– l’imposta di bollo (a carico del conduttore) quando si effettua la registrazione del contratto d’affitto
– l’imposta di registro (da dividere con l’inquilino) per l’intero periodo di durata del contratto o annualmente, entro 30 giorni calcolati rispetto alla data di stipula e inizio contratto.
– l’imposta ordinaria (irpef, addizionale regionale e comunale) sui canoni d’affitto (quota che va dal 66,5% al 95% di quanto percepito a seconda del tipo di contratto). Si applica quindi una tassazione proporzionale all’ammontare del reddito complessivo di cui l’affitto è solo uno dei redditi compresi.

Cedolare Secca

Con D.L. 23 del 14/03/2011 su alcune tipologie di canoni di locazione si può optare per un nuovo regime d’imposta a tassazione sostitutiva. Questo tipo di tassazione definito “Cedolare Secca” può essere applicato solo nel caso di contratti d’affitto ad uso abitativo.

Se si sceglie questo tipo di tassazione, l’imposta dovuta è pari al 10 o 21 per cento dei canoni percepiti nell’anno, se si tratta di contratti “concordati” oppure no.

Ogni proprietario dell’immobile locato, pur possedendo solo una propria quota, può scegliere il tipo di tassazione a lui più conveniente per ogni anno della durata del contratto.

Per l’anno in cui si opta per il regime della “cedolare secca”:
– non si può chiedere l’aumento Istat del canone stabilito da contratto;
– non è dovuto il versamento dell’imposta di registro (né di bollo in caso di prima registrazione).

LINK UTILI:

usoTransitorio
Modello+F24++elementi+identif
modello_RLI_21012014
_mod fac-simile-disdetta-contratto-di-locazione
FAC-SIMILE-CONTRATTO 3+2
FAC comodato Deposito cauzionale
contratto_turistico
CONTRATTO-DI-LOCAZIONE-4-4
contratto tipo studenti
comunicazione_cedolare_secca1

Da consultare:
Guida_Fisco_e_casa_Le_locazioni

 

 

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